L’ETICHETTA DELL’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA: GUIDA PER IL CONSUMATORE.

Imparare a leggere l’olio è fondamentale per un duplice aspetto: da un lato, infatti, ciò ci permette di avere fondamentali garanzie sulla qualità del prodotto e di conseguenza sulla salubrità dello stesso. Dall’altro le migliori qualità dell’olio sono sovente garantite da un’etichetta trasparente che evidenzi in modo preciso la provenienza del prodotto e il processo mediante il quale esso è stato ottenuto.

Allo stato attuale la normativa in ambito di etichettatura dell’olio evo non accoglie tutte le istanze, soprattutto dei piccoli produttori, che chiedono di poter specificare gli elementi distintivi che avvalorano la loro qualità a fronte di piccole produzioni, ed è per questa ragione che ad oggi l’esigenza di innovare la materia rimane significativa. Ma andiamo per gradi e capiamo cosa prevede oggi la normativa.

 

LE FONTI DELL’ETICHETTATURA DELL’OLIO.

 

La principale norma regolante l’etichettatura dell’olio così come quella di tutti gli alimenti è il regolamento dell’UE 1169/2011. Abbiamo poi il reg. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio. Di matrice comunitaria sono anche il reg. CEE 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e il reg. UE 1151/2012 recante disposizioni sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Le norme europee non esauriscono il novero delle leggi applicabili alla produzione di olio d’oliva, essendo molto importanti anche i disciplinari di produzione emessi dai consorzi di tutela nonché le norme applicative delle disposizione europee e sanzionatorie per la mancata osservanza degli obblighi da queste disposte. Le riportiamo di seguito:

 

D. l.vo. 225 del 30 settembre 2005: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva".

D. l.vo. 297 - 19 novembre 2004: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari".

D. l.vo. 109 - 27 gennaio 1992: Attuazione delle direttive(CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

D. l.vo. 206 – 6 settembre 2005: Codice del consumo.

D. l.vo. 77 – 16 febbraio 1993: Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

L. 9 – 14 gennaio 2013: Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

 

LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

 

  • Denominazione di vendita;

  • Informazione relativa alla categoria;

  • La quantità;

  • Il termine minimo di conservazione;

  • Il responsabile commerciale

  • Lotto;

  • Le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

  • 8. L’indicazione dell’origine.

Le indicazioni riportate in rosso sono le uniche che obbligatoriamente devono essere riportate nel campo visivo principale della bottiglia, senza che il consumatore sia tenuto a girare la stessa per verificarne la presenza.

 

Le denominazioni di vendita nell’olio d’oliva possono essere le seguenti:

  • Olio extravergine di oliva;

  • Olio vergine di oliva;

  • Olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini;

  • Olio di sansa d’oliva;

 

Le categorie dell’olio d’oliva sono come di seguito definite:

 

  1. L’olio extravergine d’oliva è un olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

 

  1. L’olio vergine d’oliva è un olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

 

  1. L’olio d’oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini è un olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive.

 

  1. L’olio di sansa d’oliva è un olio contenente esclusivamente oli derivanti dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e di oli ottenuti direttamente dalle olive.

 

Come da elenco, le successive previsioni obbligatorie dispongono l’indicazione della quantità, che deve essere indicata in litri, e del termine di conservazione. Sotto quest’ultimo punto di vista è fondamentale che il termini indicato dal produttore sia tale da far sì che in quel dato momento il prodotto sia ancora in possesso del proprietà minime richieste dalla legge perché l’olio appartenga alla categoria risultante in etichetta. È necessario indicare sia l’anno che il mese di scadenza.

 

Altro obbligo fondamentale è riportare in etichetta il responsabile commerciale. Le recenti novazioni legislative hanno infatti introdotto la disposizione in virtù della quale non è necessario riportare in etichetta il nome del produttore, essendo sufficiente la menzione dell'ultimo soggetto della filiera che ha messo mano al prodotto, che sovente è l'imbottigliatore, ma può trattarsi anche dell'importatore in caso di prodotto importato da Paesi extra Ue. L'imbottigliatore può, ovviamente, coincidere con lo stesso produttore. In questo ultimo caso si può riportare la dicitura “integralmente prodotto”, a condizione che le olive da cui deriva l'olio siano state coltivate nell'impresa che ha successivamente provveduto all'opera di trasformazione e imbottigliamento. Diversamente, sarà necessario riportare la dicitura “imbottigliato all'origine” che significa che l’imbottigliamento è effettuato

- nell’azienda del produttore, intendendo per tale l’imprenditore agricolo come definito dall’art. 2135 del codice civile, oppure

- nei locali di una cantina sociale, cooperativa o altra associazione di produttori, oppure

- in una impresa situata nella zona geografica delimitata (o relative immediate vicinanze) di cui alla denominazione Igp o Dop dichiarata nella medesima etichetta.

 

Proseguendo nella descrizione delle menzioni obbligatorie si giunge al lotto. Esso consiste in un un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Esso vine espresso attraverso la lettera L seguita da un codice alfanumerico.

Infine è prescritto l'obbligo di riportare le modalità di conservazione. Nell'etichettatura dell'olio d'oliva si usa la seguente dicitura: “Conservare in luogo asciutto al riparo dalla

luce e da fonti di calore.”

 

L'INDICAZIONE DELL'ORIGINE.

 

Un paragrafo speciale lo merita l'indicazione dell'origine. Innanzitutto se il prodotto è DOP o IGP esso può essere prodotto esclusivamente nell'areale previsto dal disciplinare di produzione. A questo fine si ritiene utile ricordare al lettore che un prodotto è DOP allorché un esso sia legato interamente a un territorio, il che significa che ogni passaggio della filiera deve avvenire all'interno della zona geografica determinata. L'IGP, invece, prevede che solo una fase del procedimento di produzione sia legata al territorio. Detto ciò, le possibile menzioni sono:

 

  • Una zona geografica registrata come DOP o IGP.

  • Uno stato membro dell'Ue oppure l'intera Ue. In questo caso può apparire sia la dicitura“Prodotto in Italia che la dicitura “Prodotto in Ue”.

  • Miscela di oli originari dell'Ue. In questo caso gli oli sono prodotti da più Paesi membri.

  • Miscela di oli non originari dell'Ue se l'olio è stato interamente prodotto fuori dall'Ue.

  • Miscela di oli originari Ue e non Ue se l'olio deriva sia da paesi extracomunitari che da Paesi membri.

 

N.B È olio extravergine di oliva italiano se il contenuto di metil esteri degli acidi grassi e di etil esteri degli acidi è ≤ 30 mg/kg.

 

Legge 134 / 2012 - art. 43 comma 1 bis.

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