OGM: IL PUNTO SULLA NORMATIVA EUROPEA.

Gli organismi geneticamente modificati sono stati oggetto nel tempo di un enorme incremento di coltivazione: infatti, dai 2 milioni di ettari coltivati nel 1996 si è raggiunta oggi un’estensione di ben 175 milioni di ettari. Nonostante il fenomeno sia progredito nei termini sopra indicati, una normazione chiara e definita non è ancora oggi esistente, e ciò risulta essere una grave lacuna dal momento che la messa in commercio nei mercati agro alimentari di questi prodotti ha sollevato una molteplicità di problemi e polemiche di non facile soluzione, dal momento che nemmeno la scienza, allo stato dell’arte, è in grado di dare risposte certe. Fra tali problemi, vanno sicuramente citati quelli relativi alla food security, al cambiamento di equilibri ecologici, al rischio di perdita di biodiversità e al limite potenziale che la modificazione genetica delle sementi può apportare in seno allo sviluppo del mercato concorrenziale.

Già nei primi anni 90 gli OGM erano introdotti nella normativa europea finalizzata a creare un mercato unico delle biotecnologie. Successivamente, la direttiva orizzontale 2001/18/CE ne ha regolamentato l’emissione nell’ambiente a fini sperimentali e l’immissione in commercio.

Nel 2003, con il regolamento 1829, si è giunti a regolamentare la materia dell’immissione in commercio degli OGM destinati all’alimentazione umana o animale e viene per la prima volta stabilita una disciplina in materia di etichettatura per i prodotti destinati al consumatore finale.

Una rilevantissima novità venne apportata dal reg. 1830/2003 che istituì un sistema comunitario armonizzato che garantisce la tracciabilità e l’etichettatura degli OGM e degli alimenti o mangimi da essi composti.

Sono infine degni di menzione i reg. 641/2004 recante norme attuative del sopramenzionato reg. 1829/2003 e la direttiva 90/219/CEE, modificata dalla direttiva 98/81/CE sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, che regolamenta le attività di ricerca e industriali.

Questo dunque il quadro normativo disponenete la disciplina in materia. Ma andiamo per punti e poniamo man mano le diverse questioni rilevanti ai fini dei produttori e dei consumatori.

 

LA DIRETTIVA 18/2001: COSA PREVEDE?

 

Questa direttiva, trattante l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, è sintetizzabile in due significativi punti che regolamentano la materia:

  1. Rende più efficace e trasparente la procedura prevista per autorizzare l’emissione deliberata nell’ambiente e l’immissione in commercio di OGM;
  1. Limita l’autorizzazione a un periodo di dieci anni, rinnovabili, ed introduce un controllo obbligatorio dopo l’immissione in commercio.

La base giuridica che ha giustificato questa norma è l’art 114 del TFUE (Trattato di funzionamento dell’Unione Europea). Quest’ultimo costituisce, assieme al TUE (Trattato dell’Unione Europea) il trattato fondante l’Unione Europea stessa. L’art. 114 di cui sopra prevede in capo all’UE la competenza ad operare affinché si ravvicinino le disposizione legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di tutela della salute e dell’ambiente quando si emettono nell’ambiente OGM a scopo diverso dal commercio o quando, invece, essi sono introdotti in alimenti soggetti alla commercializzazione.

Prima di procedere oltre, però, è necessario specificare la questione di cosa sia un OGM per il legislatore comunitario. La norma di cui sopra ne dà una definizione, che qui riportiamo integralmente: “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale.”

Per quel che concerne l’oggetto dell’autorizzazione, esso si estrinseca in un OGM e gli alimenti che contengono o sono costituiti da tale OGM, e gli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti derivati da tale OGM. Infine rientra nella categoria anche un solo ingrediente prodotto a partire da un OGM, nonché gli alimenti che contengono tale ingrediente.

Andiamo ora ad analizzare il primo punto sopra riportato, ossia la procedura prevista per autorizzare l’immissione in commercio degli OGM.

Nel primo caso chiunque intenda effettuare un’emissione di un OGM o di una combinazione di OGM è tenuto a presentare preventivamente una notifica all’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio avverrà l’emissione.

Tale notifica comprende un fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie per valutare il rischio ambientale connesso all’emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM. In particolare viene richiesta una relazione sul tipo di OGM e le sue caratteristiche, sull’incidenza che potrebbe eventualmente avere sul territorio nel quale verrebbe immesso, nonché le interazioni con lo stesso e gli effetti che avrebbe sulla salute umana.

Nel caso in cui la procedura sia rivolta alla sola sperimentazione, la valutazione del rischio ambientale da parte delle autorità competenti esaurisce il novero di situazioni da porre in essere. Ben diverso è il discorso se si tratta di commercializzazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati. In questo caso la notifica allo Stato membro dove l’OGM deve essere immesso in commercio deve contenere una valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente, diretti e indiretti, immediati o differiti che possono essere connessi all’emissione deliberata di prodotti OGM. A tale notifica segue una relazione di valutazione effettuata dall’autorità statale ricevente, la quale inoltra tale relazione alla Commissione e agli Stati Membri esprimendo il proprio parere favorevole o contrario circa l’immissione in commercio del prodotto in oggetto.

A questo punto la procedura si sposta integralmente in sede comunitaria, attraverso l’invio da parte dell’autorità nazionale all’EFSA (european food safety authority – autorità europea della sicurezza alimentare) del dossier presentato dal richiedente accompagnato dal proprio parere. L’EFSA informa gli altri Stati membri, la Commissione Europea e il pubblico fornendo una sintesi del relativo dossier ed il parere scientifico che è trasmesso alla Commissione, agli Stati Membri e al richiedente. La decisione finale spetta alla Commissione, la quale decide sulla base del parere dell’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (se la decisione non è

conforme al parere la Commissione deve motivare, ma la prassi ormai affermatasi prevede la totale aderenza a quanto statuito dall EFSA)

Conclusa la procedura, l’Autorità statale concede l’autorizzazione all’immissione in commercio dell’OGM per un periodo di 10 anni, rinnovabili previa nuova notifica all’autorità competente.

Vi è però un’importante sottolineatura da fare: la regola infatti prevede che nessuno Stato Membro possa limitare o impedire il commercio di OGM conformi ai criteri previsti dalla direttiva. Fermo restando questo principio, è stata introdotto una importante clausola nota come clausola di salvaguardia.

 

LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 23)

 

«Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l’ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l’uso o la vendita sul proprio territorio.

Lo Stato membro provvede affinché, in caso di grave rischio, siano attuate misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione dell’immissione in commercio, e l’informazione del pubblico.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione…».

 

LE PROBLEMATICHE CONNESSE AL RUOLO DELL’AUTORITÀ EUROPEA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

 

L’EFSA, l’organo deputato a decidere circa l’immissione e l’entrata o meno in commercio di OGM, almeno secondo la prassi ormai affermatasi in virtù della quale la Commissione molto difficilmente si scosta dal suo parere, è soggetta a delle critiche che minano la sua credibilità scientifica. Tali polemiche hanno per oggetto il fatto che l’EFSA non ha propri laboratori scientifici e compie una raccolta, analisi e sintesi delle informazioni scientifiche disponibili.

Qua però si crea un conflitto d’interessi. I soggetti richiedenti, infatti, sono solitamente multinazionali dalle ingentissime disponibilità economiche in grado di compiere costosissime ricerche scientifiche che poi sono poste a supporto della richiesta di autorizzazione.Viene dunque messa in seria discussione l’indipendenza scientifica dell’EFSA.

PROSPETTIVE FUTURE: IL COMPROMESSO DI LUSSEMBURGO

I ministri UE dell’ambiente hanno raggiunto a Lussemburgo in data 12/6/2014 un accordo politico sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio.

La proposta prevede che ogni paese possa decidere, con leggi proprie e in pieno principio di sussidiarietà, se proibire o disciplinare la coltivazione OGM sul proprio territorio nazionale e, pertanto, non dover più presentare all’Unione europea le prove scientifiche o clausole di salvaguardia ad oggi previste per giustificare la propria decisione.

La proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE si prefigge quale scopo di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri quando questi legiferano sulla coltivazione di OGM su basi diverse da quelle fondate sulla valutazione scientifica dei rischi sanitari e ambientali.

Il Compromesso di Lussemburgo è sfociato nella DIRETTIVA (UE) 2015/412 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2015 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

“Ora tocca al Parlamento italiano mettere a punto una normativa nazionale che – rileva la Coldiretti – possa dare continuità alla scelta fatta dall’Italia di vietare gli Ogm dato che la nuova normativa che dovrebbe entrare in vigore gia’ a marzo, dopo 20 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea. Siamo di fronte – afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo – ad un importante e atteso riconoscimento della sovranità degli Stati nonostante il pressing e alle ripetute provocazioni delle multinazionali del biotech”.

 

Dott. Angelo Riva

Studio legale Bacco et Cerere